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marca per prestazioni sanitarie

E’ obbligatoria la marca da bollo da euro 1,81 sulle fatture / ricevute per prestazioni sanitarie superiori ad euro 77,47 .

La marca da bollo dovrebbe essere posta (e pagata) dal medico.

In una interpretazione tutta italiana, perchè le leggi non devono mai essere chiare e risolutive, con la Risoluzione n. 444 del 18 novembre 2008 l’Agenzia delle Entrate scrive: “la responsabilità dell’omissione cade sul professionista che sarà tenuto al versamento oltre che dell’imposta delle relative sanzioni , ma al riguardo è da evidenziare come la norma preveda anche la responsabilità solidale col soggetto che emette il documento anche di colui che l’ha ricevuto e cioè il cliente/paziente , il quale , laddove avesse ricevuto il documento privo del bollo , dovrà provvedere alla regolarizzazione e cioè al pagamento dell’imposta di bollo nella misura di euro 1,81 consegnando copia della parcella entro 15 giorni al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate , solo in tal caso potrà provvedere alla detrazione dell’importo pagato per il bollo , se invece non provvede nel termine di 15 giorni ( oltre al pagamento del bollo anche alla presentazione presso l’Agenzia delle Entrate ) sarà considerato corresponsabile con il professionista emittente ,del mancato pagamento dell’imposta e delle relative sanzioni .”

Se siete riusciti a capire l’Agenzia delle entrate dice che il bollo lo deve pagare il medico, è obbligato, ma se non lo fa mica che lo Stato puo’ perdere tempo per far pagare l’imposta all’obbligato, la chiediamo a te, paziente già salassato, se vuoi portare in detrazione la ricevuta.

E’ bene specificare che il costo della marca da bollo, anche se apposta dal medico, è sempre e comunque a carico del cliente, in quanto il professionista mette in conto al paziente il proprio onorario maggiorato dell’importo della marca da bollo.

Se avete letto questo articolo penso che anche voi vogliate protestare contro questa marca da bollo. Lasciate quindi un commento nell’apposita pagina di protesta .


marca per prestazioni sanitarie ultima modifica: 2010-08-27T19:31:10+02:00 da admin

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