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Documentazione

La marca da bollo è un tipo particolare di carta-valori, simile ad un francobollo, usato in Italia  fin dal 1863 come pagamento per la convalida di atti e documenti pubblici (ad esempio, atti notarili, dichiarazioni, passaporti, ecc.).

Dal 1863. Una tassa di altri tempi. Che infatti è nata per ripagare l’ufficio del costo della carta utilizzata.

Adesso è semplicemente un introito dello Stato stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 642 del 26-10-1972, leggibile per intero sul sito governativo www.normattiva.it  ed in estratto in fondo a questa pagina.

Questa legge stabilisce se e quanto bisogna pagare di bollo negli atti, nei documenti, nelle denunce e nelle domande che produciamo, chiediamo o presentiamo a qualche ufficio o ente.

Per fare qualche esempio riferendosi alla realtà quotidiana, questa legge stabilisce che a gennaio 2008:
La marca da bollo da applicare a una domanda, una denuncia, un ricorso o un certificato è di euro 14,62
La marca da bollo da applicare a una ricevuta di importo superiore a 77,47 euro è di euro 1,81
L’ imposta di bollo che il notaio applica a una compravendita immobiliare è di euro 230,00
L’ imposta di bollo da applicare a una cambiale è il 12 per mille dell’importo
L’imposta di bollo per la  Registrazione telematica delle locazioni è di 14,62 per ogni foglio di 100 righe

L’applicazione può essere fin dall’origine del documento soggetto ad imposta o solo in caso d’uso, secondo quanto stabilito dalla parte prima e parte seconda del Decreto 642 .

Atti, documenti e registri soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine.
Gli atti, i documenti ed i registri indicati dall’art.1 all’art.21 della Tariffa ( allegato A ) del D.P.R. 642/1972 sono soggetti al bollo fin dal momento della loro formazione: presupposto del tributo è la semplice formazione dell’atto che deve essere redatto su carta bollata, oppure applicandovi le marche da bollo. I certificati anagrafici, le autenticazioni delle copie e delle firme (quando ancora richieste) ed i certificati in genere emessi degli uffici pubblici sono soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine.

Atti, documenti e registri soggetti all’imposta di bollo in caso d’uso.
Gli atti, i documenti ed i registri indicati dall’art.22 all’art.32 della Tariffa (allegato A ) del DPR 642/1972 sono soggetti al bollo solo in caso d’uso in questo caso gli atti sono soggetti all’imposta di bollo quando sono presentati all’ufficio del registro per la registrazione in questo caso il presupposto giuridico è l’utilizzazione dell’atto.

Dal giugno  del 2005 alle marche da bollo tradizionali sono stati affiancati i contrassegni telematici di tipo autoadesivo, rilasciati per via telematica  dall’Agenzia delle Entrate nei punti di rivendita, che a partire dal 1º settembre 2007 le hanno rimpiazzate in maniera definitiva rendendo i vecchi tipi fuori corso

L’annullamento della marca da bollo deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca e parte sul foglio.
Per l’annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa.
Sulle marche da bollo non è consentito scrivere né apporre timbri o altre stampigliature tranne che per eseguirne l’annullamento.

Il D.M. 24 maggio 2005 ha modificato, a decorrere dal 1 giugno 2005, la tariffa dell’imposta di bollo.

La nuova misura fissa è stabilita in € 14,62.

– Fatture, note conti e documenti simili, recanti addebitamenti/accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti ovvero consegnati anche tramite terzi, ricevute e quietanze rilasciate dal creditore a liberazione totale o parziale di  un’obbligazione pecuniaria:  per ogni esemplare € 1,81

– Estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamento/accreditamento di somme, portanti o meno la causale e relativi benestare quando la somma supera € 77,47:  per ogni  esemplare € 1,81

– Lettere, ricevute di addebitamento/accreditamento di somme ed altri documenti, anche non sottoscritti, nascenti da rapporti di carattere commerciale, negoziati, ancorché consegnati per l’incasso presso aziende e istituti di credito, quando la somma: non supera € 129,11 =€ 1,81 – è compresa tra € 129,12 ed € 258,23 =€ 2,58 è compresa tra € 258,24 ed € 516,46 = € 4,65  supera €  516,46 =€ 6,80

– Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori di ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere: per ogni  esemplare € 0,52

ESTRATTO del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  26 ottobre 1972, n. 642
Art. 1.
Oggetto dell’imposta

Sono  soggetti  all’imposta  di  bollo  gli  atti,  i documenti e i
registri indicati nell’annessa tariffa.

Art. 2.
Atti soggetti a bollo sin dall’origine o in caso d’uso.

L’imposta  di  bollo  e’  dovuta  fin  dall’origine per gli atti, i
documenti  e  i registri indicati nella parte prima della tariffa, se
formati nello Stato, ed in caso d’uso per quelli indicati nella parte
seconda.
Si  ha  caso  d’uso  quando gli atti, i documenti e i registri sono
presentati all’ufficio del registro per la registrazione.

Art. 12.
Marche da bollo

L’annullamento  delle  marche deve avvenire mediante perforazione o
apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di
un timbro parte su ciascuna marca, e parte sul foglio.
Per l’annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa.
Sulle marche da bollo non e’ consentito scrivere ne’ apporre timbri
o  altre  stampigliature  tranne  che per eseguirne l’annullamento in
conformita’ dei precedenti commi.
E’ vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza.

Art. 25.
((Omesso od insufficiente pagamento dell’imposta ed omessa o
infedele dichiarazione di conguaglio).

1.  Chi  non  corrisponde,  in tutto o in parte, l’imposta di bollo
dovuta  sin dall’origine e’ soggetto, oltre al pagamento del tributo,
ad  una  sanzione  amministrativa  dal cento al cinquecento per cento
dell’imposta o della maggiore imposta.
2.  Salvo  quanto  previsto  dall’articolo 32, secondo comma, della
legge  24  maggio  1977, n. 227, le violazioni relative alle cambiali
sono  punite  con  la  sanzione  amministrativa  da due a dieci volte
l’imposta, con un minimo di lire duecentomila.
3.  L’omessa  o  infedele  dichiarazione di conguaglio prevista dal
quinto e dall’ultimo comma dell’articolo 15 e’ punita con la sanzione
amministrativa dal cento al duecento per cento dell’imposta dovuta.))

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Documentazione ultima modifica: 2010-08-03T17:42:17+02:00 da admin

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