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Atti e scritti soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine

D.P.R. 26-10-1972 n. 642
Disciplina dell’imposta di bollo.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O., n. 3.
Allegato A

TARIFFA (Parte I)

ATTI E SCRITTI SOGGETTI ALL’IMPOSTA DI BOLLO FIN DALL’ORIGINE

1. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all’originale rilasciati dagli stessi: per ogni foglio

2. Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti: per ogni foglio

2-bis. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415: per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie,

2 ter. Contratti relativi ad utenze di servizi di pubblica utilità a rete: per ogni contratto, indipendentemente dal numero di copie e di fogli che lo compongono o di linee effettivamente utilizzate per la scrittura a mezzo stampa o con tabulati, mezzi meccanici e simili,

3.1 Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: per ogni foglio

3.2 Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri di cui all’articolo 16 lettera b), nonché nei registri navale, aeronautico e automobilistico; note di trascrizione del patto di riservato dominio, nonché del privilegio nelle vendite di macchine di cui agli articoli 1524 e 2762 del codice civile: per ogni foglio

4.1 Atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: per ogni foglio

4.2 Atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio: per ogni foglio

4.3 Certificati, dichiarazioni, attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose o dai ministri di qualsiasi culto quando siano destinati ad uso civile: per ogni foglio

5. Certificati di liquidazione dei comitati direttivi degli agenti di cambio di cui all’articolo 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni: per ogni foglio

6.1 Cambiali:

a) emesse e pagabili nello Stato: per ogni mille lire o frazionedi mille lire

b) emesse nello Stato e pagabili all’estero: per ogni mille lire o frazione di mille lire

6.2 Vaglia cambiari all’ordine di aziende di credito, nonché di istituti e di enti di cui agli articoli 5 e 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141: per ogni mille lire o frazione di mille lire

6.3 Cambiali accettate dagli istituti di credito designati con decreto del Ministro del tesoro per l’accettazione di tratte a copertura di esportazioni: per ogni milione di lire o frazione di milione

6.4 Cambiali accettate da aziende ed istituti di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375 e successive modificazioni e integrazioni emesse da imprenditori di cui all’articolo 2195 del codice civile con indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti girabili con la clausola senza garanzia ed aventi scadenza non superiore a 12 mesi, nonché cambiali finanziarie: per ogni milione di lire o frazione di milione (1)

6.5 Cambiali agrarie rilasciate ad aziende ed istituti di credito e altri enti autorizzati, per legge o per decreto ministeriale, ad esercitare il credito agrario di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, numero 1509, convertito dalla legge 5 luglio 1928, numero 1760, e successive modificazioni e ad altre disposizioni legislative in materia: per ogni milione di lire o frazione di milione

6.6 Cambiali emesse in relazione ad operazioni di credito di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 601: per ogni milione di lire o frazione di milione

6.7 Cambiali e titoli equivalenti di cui al primo comma dell’articolo 32 della legge 24 maggio 1977, numero 227 emessi in Italia:

a) all’ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazioni o di finanziamento;

b) all’ordine di istituti italiani o al portatore a fronte di operazioni di cui all’articolo 15, lettere g) ed h), della stessa legge: per ogni milione di lire o frazione di milione

6.8 Cambiali emesse da imprese sovvenzionate dalla Banca Europea degli Investimenti (B.E.I.), dalla Comunità europea del carbone e dell’acciaio (C.E.C.A.), dalla Comunità europea dell’energia atomica (EURATOM) e dal Consiglio d’Europa (art. 2 della legge 31 ottobre 1981, n. 1231, art. 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1333 e art. 5 della legge 30 novembre 1976, n. 796): per ogni milione di lire o frazione di milione

7. Note di pegno, delegazioni, ordini in derrate, titoli di credito trasferibili relativi a somme di denaro non specificamente indicate in altri articoli della tariffa

8. Duplicati e copie di cambiali e degli altri titoli indicati negli articoli 6 e 7 della presente tariffa  Abrogato

9. Assegni bancari:

a) emessi con l’osservanza dei requisiti di cui all’art. 1, numeri 1, 2, 3 e 5, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736: per ogni assegno

b) emessi senza l’osservanza di uno dei requisiti indicati nella lettera a) o con data diversa da quella di emissione

10.1 Assegni circolari:

a) emessi in conformità del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736: per ogni mille lire ad anno

b) emessi in difformità del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736

10.2 Vaglia cambiari e fedi di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia: per ogni mille lire ad anno

11. Biglietti e titoli fiduciari dell’istituto di emissione

12. [Libretti di risparmio: per ogni esemplare]

13.1 Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria: per ogni esemplare 

13.2 Estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell’accreditamento o dell’addebitamento e relativi benestari quando la somma supera L. 150.000: per ogni esemplare

13.2-bis. Estratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell’articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonché estratti di conto corrente postale: per ogni esemplare:

a) con periodicità annuale

b) con periodicità semestrale

c) con periodicità trimestrale

d) con periodicità mensile

14. Ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e altri documenti, anche se non sottoscritti, nascenti da rapporti di carattere commerciale, negoziati, ancorché consegnati per l’incasso, presso aziende e istituti di credito, per ogni esemplare (a scaglioni):

15.1 Carte di credito: per ogni operazione di acquisto di beni o servizi d’importo superiore alle lire 50.000 eseguita con l’utilizzo di carte di credito od altri documenti equipollenti che consentono di effettuare il pagamento senza la contestuale corresponsione di denaro, compreso il bancomat P.O.S.]

15.2 Buoni di acquisto ed altri simili titoli in circolazione di importo superiore a L. 150.000: per ogni esemplare Abrogato

16. Libri e registri:

a) repertori; libri di cui all’articolo 2214, primo comma, del Codice civile; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del Codice civile: per ogni cento pagine o frazione di cento pagine

b) registro generale delle conservatorie dei registri immobiliari di cui all’art. 2678 del Codice civile: per ogni formalità

17. Notificazioni giudiziarie e altri avvisi da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale dello Stato, nei bollettini ufficiali delle regioni o nel foglio degli annunzi legali per disposizioni legislative o regolamentari o per ordine del giudice: per ogni foglio

18. Copia degli atti delle società da depositarsi a norma dell’articolo 2435 del Codice civile: per ogni foglio

19. Certificati rilasciati e atti stragiudiziali compiuti da organi giurisdizionali

20.1 Atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi; atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali: per ogni foglio

20.2 Atti d’intimazione ai testimoni nei giudizi di qualsiasi grado e specie: per ogni foglio

20.3 Provvedimento del tribunale che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all’art. 825 del codice di procedura civile

21.1 Atti, processi verbali, sentenze e decreti in materia penale:

a) cauzioni e costituzioni di parte civile: per ogni foglio

b) sentenze e decreti penali di condanna; sentenze penali della corte di cassazione e del tribunale supremo militare che respingono o dichiarano inammissibile il ricorso di parte; sentenze di non doversi procedere per remissione anche tacita di querela: per ogni foglio

21.2 Atti e documenti inerenti all’azione civile promossa nel procedimento penale: per ogni foglio

Atti e scritti soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine ultima modifica: 2010-08-17T08:37:36+02:00 da admin
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