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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972 , n. 642

Disciplina dell’imposta di bollo.

TITOLO I
OGGETTO E SPECIE DELL’IMPOSTA E MODI DI PAGAMENTO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell’art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l’interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.
Oggetto dell’imposta

Sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi.

Art. 2.
Atti soggetti a bollo sin dall’origine o in caso d’uso.

L’imposta di bollo e’ dovuta fin dall’origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d’uso per quelli indicati nella parte seconda.
Si ha caso d’uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all’ufficio del registro per la registrazione. ((12))
Delle cambiali emesse all’estero si fa uso, oltre che nel caso di cui al secondo comma, quando sono presentate, consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate, girate, sottoscritte per avallo o altrimenti negoziate nello Stato.
————–
AGGIORNAMENTO (12)
La L. 19 gennaio 1985, n. 4 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “La disposizione di cui all’articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955 (1), ha effetto dal 1 gennaio 1973 per quanto riguarda i documenti e gli atti allegati alle domande di brevetto e ai brevetti, anche europei ed internazionali, depositati durante il periodo intercorso fra il 1 gennaio 1973 ed il 31 dicembre 1982”.

Art. 3.
Modi di pagamento

1. L’imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:
a) mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalita’ telematiche, apposito contrassegno;
b) in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

2. Le frazioni degli importi dell’imposta di bollo dovuta in misura  proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro 0,05.

3. In ogni caso l’imposta e’ dovuta nella misura minima di euro 1,00, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente, all’articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa – Allegato A – annessa al presente decreto, per i quali l’imposta minima e’ stabilita in euro 0,50)).

Art. 4.
Forma, valore e carattere distintivi della carta bollata, delle
marche da bollo e dei bolli a punzone.

La carta bollata e’ filigranata e reca impresso il relativo valore.
Se il valore della carta bollata e’ inferiore all’imposta dovuta, la differenza viene corrisposta mediante applicazione di marche da bollo.
La carta bollata, esclusa quella per cambiali, deve essere marginata e contenere cento linee per ogni foglio.
Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone, nonche’ le modalita’ d’applicazione del visto per bollo.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalita’ d’uso del contrassegno  rilasciato dagli intermediari, nonche’ le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia.

Art. 5.
Definizione di foglio, di pagina e di copia.

Agli effetti del presente decreto e delle annesse tariffa e tabella:
a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata;
b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all’originale da colui che l’ha rilasciata.
Per i tabulati meccanografici l’imposta e’ dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate.
Per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto da quattro facciate sempreche’ queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell’ultima facciata la dichiarazione di conformita’ all’originale.

Art. 6.
Misura del tributo in caso d’uso.

Per gli atti, documenti e registri soggetti a bollo solo in caso d’uso l’imposta e’ dovuta nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso.

Art. 7.
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1982, N. 955))

Art. 8.
Onere del tributo nei rapporti con lo Stato.

Nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, e’ a carico dell’altra parte, nonostante qualunque patto contrario.

TITOLO II
MODI DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA

Art. 9.
Carta bollata.

Sulla carta bollata non si puo’ scrivere fuori dei margini ne’ eccedere il numero delle linee in essa tracciate. Nei margini del foglio possono apporsi sottoscrizioni e annotazioni, visti, vidimazioni, numerazioni e bolli prescritti o consentiti da leggi o regolamenti.
Per gli atti e documenti scritti a mezzo stampa, litografia o altri analoghi sistemi e’ consentito, in deroga al disposto del precedente
comma, scrivere fuori dei margini, fermo peraltro il divieto di eccedere le 100 linee per foglio.
E’ vietato scrivere o apporre timbri o altre stampigliature sul bollo, nonche’ usare carta bollata deteriorata nel bollo o nella filigrana o gia’ usata per altro atto o documento.

Art. 10.
Bollo straordinario o virtuale sostitutivo o alternativo di quello
ordinario.

Nei casi in cui il pagamento dell’imposta di bollo in modo straordinario o virtuale sia sostitutivo o alternativo di quello ordinario si osservano i limiti stabiliti dagli articoli 4 e 9 circa il numero delle linee di ciascun foglio.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai tabulati, repertori ed ai registri nonche’ alle copie degli stati di servizio rilasciate dalle pubbliche amministrazioni.

Art. 11.
Bollo straordinario

Per gli atti soggetti a bollo fin dall’origine l’applicazione delle marche da bollo, del visto per bollo e del bollo a punzone deve precedere l’eventuale sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione.
E’ vietato scrivere ed apporre timbri od altre stampigliature sull’impronta del bollo a punzone o sul visto per bollo.

Art. 12.
Marche da bollo

L’annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca, e parte sul foglio.
Per l’annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa.
Sulle marche da bollo non e’ consentito scrivere ne’ apporre timbri o altre stampigliature tranne che per eseguirne l’annullamento in conformita’ dei precedenti commi.
E’ vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza.

Art. 13.
Facolta’ di scrivere piu’ atti sul medesimo foglio.

Un atto per il quale e’ prevista in via esclusiva od alternativa l’applicazione dell’imposta in modo straordinario puo’ essere scritto su un foglio che sia gia’ servito per la redazione di altro atto soggetto ad imposta in modo ordinario o straordinario a condizione che sia corrisposta la relativa imposta.
Ogni rinnovazione o proroga anche se apposta su atti o documenti formati precedentemente e’ soggetta a imposta di bollo nella misura vigente per gli stessi al momento della rinnovazione o della proroga.
In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio:
1) gli inventari, processi verbali e gli altri atti che sono compiuti in piu’ sedute;
2) la ratifica apposta sull’atto cui si riferisce;
3) l’accettazione del mandatario apposta sull’atto contenente il mandato;
4) la dichiarazione di conferma e di asseverazione del contenuto di un atto e la dichiarazione di concordanza con l’originale;
5) l’accettazione della cessione del credito fatta dal debitore ceduto sull’atto relativo;
6) la dichiarazione di vedovanza scritta sul certificato di esistenza in vita;
7) il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione ed annotamento sui pubblici registri apposto sulla nota relativa; il duplicato della nota per l’iscrizione ipotecaria e la sua rinnovazione scritta sul titolo in base al quale avviene la formalita’;
8 ) la copia della iscrizione, rinnovazione e trascrizione sui pubblici registri costituenti un solo stato o certificato e le relative aggiunte e variazioni riportate in un solo stato o certificato anche se lo stato o certificato concerne piu’ di una persona;
9) il certificato scritto sull’estratto catastale e attestante l’imposta dovuta per i beni ivi descritti e la dichiarazione di eseguita voltura catastale apposta sul documento in base al quale la voltura fu eseguita;
10) gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri dei rispettivi uffici, purche’ riguardino una sola persona o piu’ persone coobbligate o cointeressate nell’affare cui si riferisce il contenuto degli estratti che si rilasciano;
11) i pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in sede giurisdizionale od amministrativa;
12) gli atti d’istruzione delle cause, i certificati e le attestazioni apposte sui medesimi, le relazioni di notificazioni scritte sull’originale e sulla copia dell’atto notificato, nonche’ i precetti apposti in calce alle sentenze ed agli atti rilasciati in forma esecutiva;
13) l’autenticazione o la legalizzazione delle firme apposte sullo stesso foglio che contiene le firme da autenticare o da legalizzare;
14) le certificazioni dei pubblici uffici apposte sul duplicato e sul secondo originale delle domande;
15) gli atti contenenti piu’ convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto.

Art. 14.
Speciali modalita’ di pagamento.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno determinati gli atti per i quali l’imposta di bollo, in qualsiasi modo dovuta, puo’ essere assolta mediante applicazione di speciale impronta apposta da macchine bollatrici, nonche’ le caratteristiche tecniche delle macchine stesse, i requisiti necessari per ottenere l’autorizzazione al loro uso, i termini e le relative modalita’ di applicazione.
L’autorizzazione all’impiego di macchine bollatrici e’ rilasciata, su richiesta dell’interessato, e in conformita’ al decreto previsto nel comma precedente, dall’intendenza di finanza nella cui circoscrizione territoriale la macchina deve essere posta in uso.
L’utente delle macchine bollatrici non puo’ cederne l’uso o la proprieta’ a terzi, nemmeno temporaneamente, ne’ trasferirle in altra sede, modificarle o ripararle senza la preventiva autorizzazione.
L’autorizzazione e’ rilasciata dall’intendente di finanza e, per le modifiche e le riparazioni, puo’ essere rilasciata anche dall’ufficio del registro nella cui circoscrizione la macchina e’ posta in uso.

Art. 15.
Pagamento in modo virtuale.

Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, l’intendente di finanza puo’, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell’imposta anziche’ in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale.
Gli atti e documenti, per i quali sia stata rilasciata l’autorizzazione di cui al precedente comma, devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell’imposta e gli estremi della relativa autorizzazione.
Ai fini dell’autorizzazione di cui al precedente comma, l’interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi ((e ricevuti)) durante l’anno.
L’ufficio del registro competente per territorio, ricevuta l’autorizzazione dell’intendenza di finanza, procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell’imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell’autorizzazione e il 31 dicembre, ripartendone l’ammontare in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.
Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare all’ufficio del registro una dichiarazione contenente l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente distinti per voce di tariffa, nonche’ degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.
L’ufficio del registro, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell’imposta dovuta per l’anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, in quella successiva.
Tale liquidazione, ragguagliata e corretta dall’ufficio in relazione ad eventuali modifiche della disciplina o della misura dell’imposta, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell’imposta per l’anno in corso. Se le modifiche intervengono nel corso dell’anno, a liquidazione provvisoria gia’ eseguita, l’ufficio effettua la riliquidazione provvisoria delle rimanenti rate con avviso da notificare al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che dispone le modifiche. La maggiore imposta relativa alla prima rata oggetto della riliquidazione e’ pagata unitamente all’imposta relativa alla rata successiva. Non si tiene conto, ai fini della riliquidazione in corso d’anno, delle modifiche intervenute nel corso dell’ultimo bimestre.
Se le modifiche comportano l’applicazione di una imposta di ammontare inferiore rispetto a quella provvisoriamente liquidata, la riliquidazione e’ effettuata dall’ufficio, su istanza del contribuente, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.
L’autorizzazione di cui ai precedenti commi si intende concessa a tempo indeterminato e puo’ essere revocata con atto da notificarsi all’interessato.
L’interessato, che intenda rinunziare all’autorizzazione, deve darne comunicazione scritta all’intendenza di finanza presentando contemporaneamente la dichiarazione di cui al quinto comma per il periodo compreso dal 1 gennaio al giorno da cui ha effetto la rinunzia.
Il pagamento dell’imposta risultante dalla liquidazione definitiva dovra’ essere effettuato nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione.

Art. 15-bis.
Versamento dell’acconto sull’imposta di bollo assolta
in modo virtuale.

1. Poste italiane s.p.a., le banche e gli altri enti e societa’ finanziari indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, entro il 30 novembre di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al settanta per cento dell’imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell’articolo 15; per esigenze di liquidita’ l’acconto puo’ essere scomputato dai versamenti da effettuare a partire dal successivo mese di febbraio. ((54))
————–
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (con l’art. 82, comma 9) che “La percentuale della somma da versare, nei termini e con le modalita’ previsti dall’articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e’ elevata al 75 per cento per l’anno 2008, all’85 per cento per il 2009 e al 95 per cento per gli anni successivi”.

Art. 16.
Riscossione coattiva.

Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse e delle pene pecuniarie si applicano le disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Per l’imposta dovuta sulle sentenze e i decreti penali si applica l’art. 36 della tariffa allegata al presente decreto.

TITOLO III
ATTI E SCRITTI PER I QUALI L’IMPOSTA E’ PRENOTATA A DEBITO

Art. 17.
Atti dei procedimenti giurisdizionali.

Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all’autorita’ giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali l’imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del ((patrocinio a spese dello Stato)) e’ prenotata a debito.

Art. 18.
Atti di persone od enti ammessi al ((patrocinio a spese dello Stato))

Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone od enti ammessi al ((patrocinio a spese dello Stato)) non puo’ farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non siano citati gli estremi del decreto di ammissione al ((patrocinio a spese dello Stato)), e se,  trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia  in essi indicato lo scopo della produzione.

TITOLO IV
EFFETTI DEL MANCATO OD INSUFFICIENTE PAGAMENTO DELL’IMPOSTA;
OBBLIGHI, DIVIETI, SOLIDARIETA’.

Art. 19.
Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali.

Salvo quanto disposto dai successivi articoli 20 e 21, i giudici, i funzionari e i dipendenti dell’Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonche’ gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell’ufficio che li ha ricevuti e, per l’autorita’ giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell’art. 31, al competente ufficio del
registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo.

Art. 20.
Cambiale, vaglia cambiario e assegno bancario irregolari di bollo

La cambiale, il vaglia cambiario e l’assegno bancario non hanno la qualita’ di titoli esecutivi se non sono stati regolarmente bollati sin dall’origine e, qualora si tratti di titoli provenienti dall’estero, prima che se ne faccia uso.
Il portatore o possessore non puo’ esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto l’imposta di bollo dovuta e pagato le relative ((sanzioni amministrative)).
La inefficacia come titolo esecutivo deve essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d’ufficio.

Art. 21.
Obblighi dei pubblici ufficiali per gli atti di protesto cambiario

I notai, gli ufficiali giudiziari ed i segretari comunali, devono, negli atti di protesto delle cambiali, fare menzione dell’ammontare dell’imposta di bollo pagata per detti titoli e, quando questi siano muniti di marche da bollo o di visto per bollo, devono anche indicare l’ufficio che ha annullato le marche od apposto il visto e la relativa data.

Art. 22.
Solidarieta’.

Sono obbligati in solido per il pagamento dell’imposta e delle eventuali sanzioni amministrative:
1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;
2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell’art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall’origine senza prima farlo munire del bollo prescritto.
La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, e’ esente da qualsiasi responsabilita’ derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all’ufficio del registro e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione e’ accertata soltanto nei confronti del trasgressore.

Art. 23.
Patti sull’onere del tributo e delle sanzioni

I patti contrari alle disposizioni del presente decreto, compreso quello che pone l’imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente o di quella che abbia determinato la necessita’ di far uso degli atti o dei documenti irregolari, sono nulli anche tra le parti.

TITOLO V
SANZIONI

Art. 24.
Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti.

1. L’inosservanza degli obblighi stabiliti dall’articolo 19 e’ punita, per ogni atto, documento o registro, con sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire quattrocentomila.

Art. 25.
Omesso od insufficiente pagamento dell’imposta ed omessa o
infedele dichiarazione di conguaglio.

1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta sin dall’origine e’ soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell’imposta o della maggiore imposta.
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 32, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, le violazioni relative alle cambiali sono punite con la sanzione amministrativa da due a dieci volte l’imposta, con un minimo di lire duecentomila.
3. L’omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall’ultimo comma dell’articolo 15 e’ punita con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’imposta dovuta.

Art. 26.
Violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici.

1. L’utente delle macchine bollatrici che non osservi i divieti di cui all’ultimo comma dell’articolo 14 e’ punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

Art. 27.
Violazioni costituenti reati

Chi detiene per lo smercio ovvero smercia carta bollata, marche od altri valori di bollo precedentemente usati e’ punito con le pene stabilite dall’art. 466 del codice penale.

Art. 28.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473))

Art. 29.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473))

Art. 30.
Responsabilita’ dei funzionari dell’Amministrazione finanziaria

Per gli atti di ogni specie, formati dai funzionari dell’Amministrazione finanziaria o dai conservatori dei registri immobiliari e dai loro dipendenti nell’esercizio delle loro funzioni, le sanzioni previste dagli articoli precedenti si applicano soltanto a carico di colui che ha formato l’atto.

Art. 31.
Regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del
presente decreto

Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l’imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell’imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell’accertamento della violazione.
La regolarizzazione e’ eseguita esclusivamente dagli Uffici del registro mediante annotazione sull’atto o documento della ((sanzione amministrativa)) riscossa.
Nell’ipotesi prevista dall’art. 19 la regolarizzazione avviene sull’originale o sulla copia inviata all’ufficio del registro.

Art. 32.
Irreperibilita’ di valori bollati.

E’ ammesso corrispondere l’imposta direttamente agli uffici del registro ovvero mediante versamento su conto corrente postale intestato all’ufficio del registro competente quando vi e’ impossibilita’ oggettiva di procurarsi la carta bollata o le marche da bollo necessarie e tale circostanza sia fatta risultare nel contesto dell’atto. La ricevuta comprovante il pagamento deve contenere la causale del pagamento stesso ed essere allegata all’atto o documento cui si riferisce.
Per le cambiali e per gli altri titoli di credito, per i quali e’ prevista la corresponsione delle imposte stabilite per le cambiali, l’imposta deve essere assolta esclusivamente mediante visto per bollo.
E’ altresi’ consentita la redazione degli atti e documenti senza o con parziale pagamento dell’imposta purche’ gli stessi siano presentati all’ufficio del registro per la regolarizzazione entro cinque giorni dalla cessata impossibilita’ di cui al primo comma e della quale dovra’ essere fatta menzione nel contesto dell’atto.
Il pagamento dell’imposta a norma dei commi precedenti non  comporta applicazione di sanzione amministrativa.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CONTROVERSIE ED ALLE VIOLAZIONI

Art. 33.
Ricorsi amministrativi e azione giudiziaria

Le controversie relative all’applicazione delle imposte previste dal presente decreto sono decise in via amministrativa dalle intendenze di finanza con provvedimento motivato avverso il quale e’ dato  ricorso al Ministero delle finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso se lo ammontare controverso delle imposte e soprattasse supera centomila lire.

Contro le decisioni del Ministero e quelle definitive delle intendenze di finanza e’ ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall’art. 395, numeri 2) e 3), del codice di procedura civile.

Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui e’ stata scoperta la falsita’ o recuperato il documento.
L’autorita’ amministrativa, adita a norma del primo comma, ha facolta’ di sospendere la riscossione delle imposte  in contestazione.
Avverso le decisioni definitive di cui ai precedenti commi e’ promovibile l’azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione.

Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente puo’ promuovere l’azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa.
(20)
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AGGIORNAMENTO (20)
La Corte costituzionale con sentenza 5 – 23 novembre 1993, n. 406 ha dichiarato “l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 33, ultimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo), nella parte in cui non prevede, in materia di rimborsi d’imposta, l’esperibilita’ dell’azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo”.

Art. 34.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473))

Art. 35.
Organi competenti all’accertamento delle violazioni

L’accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto, anche se costituenti reato, e’ demandato, oltre che ai soggetti indicati negli articoli 30, 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ai funzionari del Ministero delle finanze e degli uffici da esso dipendenti all’uopo designati e muniti di speciale tessera, nonche’, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, a qualsiasi funzionario ed impiegato addetto agli uffici stessi.
I soggetti indicati nell’art. 19 e tutti coloro che a norma di disposizioni legislative o regolamentari sono obbligati a tenere o a conservare libri, registri, atti o documenti soggetti a bollo sono obbligati ad esibirli ai funzionari ed impiegati di cui al precedente comma ed agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria.
L’obbligo di cui al precedente comma non si estende agli atti o documenti di cui siano in possesso le persone indicate negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale, sempre che tali atti o documenti si riferiscano a materie in ordine alle quali le dette persone avrebbero diritto di astenersi dal testimoniare a norma dei citati articoli.
I notai sono tenuti in ogni caso ad esibire gli atti pubblici e le scritture private depositati presso di loro, ad eccezione degli atti di ricevimento dei testamenti segreti e dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi.

Art. 36.
Modalita’ di accertamento delle violazioni.

Le violazioni delle norme contenute nel presente decreto sono constatate mediante processo verbale dal quale debbono risultare le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione.
Copia di esso deve essere consegnata al contribuente.
Gli atti e i documenti possono essere sequestrati soltanto se non e’ possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonche’ in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi precedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo di ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l’alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.
La regolarizzazione degli atti, documenti, libri e registri puo’ avvenire a richiesta del contribuente sulla copia di cui al comma precedente.

Art. 37.
Termini di decadenza – Rimborsi.

L’amministrazione finanziaria puo’ procedere all’accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui e’ stata commessa
la violazione.

L’intervenuta decadenza non autorizza l’uso degli atti, documenti e registri in violazione del presente decreto, senza pagamento dell’imposta nella misura dovuta al momento dell’uso.
La restituzione delle imposte pagate in modo virtuale e delle relative sanzioni amministrative deve essere richiesta entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui e’ stato effettuato il pagamento. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate mediante versamento in conto corrente postale.
Non e’ ammesso il rimborso delle imposte pagate in modo ordinario o
straordinario, salvo il caso in cui si tratti:
a) di imposta assolta con bollo a punzone su moduli divenuti inutilizzabili per sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari;
b) di imposta corrisposta, anche parzialmente, mediante visto per bollo.
La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, all’intendenza di finanza entro un anno dalla data di entrata in vigore delle sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari per l’ipotesi di cui alla lettera a) e dalla data del pagamento dell’imposta corrisposta a mezzo visto per bollo per l’ipotesi di cui alla lettera b). In questo ultimo caso la domanda di rimborso deve contenere la espressa rinuncia ad utilizzare l’atto; il rimborso e’ comunque subordinato alla assenza di qualsiasi sottoscrizione, sia pure cancellata, sull’atto e all’adozione da parte dell’ufficio del registro, presso il quale e’ stata assolta l’imposta, di misura idonea a rendere inutilizzabile l’atto.

Art. 38.
Ripartizione delle pene pecuniarie

Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168.

TITOLO VII
VENDITA DEI VALORI BOLLATI

Art. 39.
Distribuzione, vendita al pubblico e aggio.

La vendita al pubblico dei valori bollati puo’ farsi soltanto dalle persone e dagli uffici autorizzati con apposito decreto dell’intendente di finanza. Il pagamento con modalita’ telematiche puo’ essere eseguito presso i rivenditori di generi di monopolio, ((nonche’ presso)) gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori gia’ autorizzati, al 30 giugno 2004, alla vendita di valori bollati, previa stipula da parte degli stessi di convenzione disciplinante le modalita’ di riscossione e di riversamento delle somme introitate nonche’ le penalita’ per l’inosservanza degli obblighi convenzionali.
Ai soggetti di cui al primo comma compete l’aggio calcolato:
a) sull’ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell’anno, nella seguente misura:
1) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;
2) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;
3) distributori diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2): del 2 per cento;
b) sulle somme riscosse all’atto del rilascio del contrassegno di cui all’articolo 3, primo comma, n. 3-bis), nella misura stabilita dalla convenzione prevista dal primo camma del presente articolo.
Le persone autorizzate alla vendita al pubblico dei valori bollati sono tenute a mantenere costantemente le scorte stabilite dal decreto di autorizzazione ed a soddisfare integralmente e senza ritardo, nei limiti delle dette scorte, le richieste dei valori bollati rivolte loro dal pubblico.
Il Ministro delle finanze puo’ con proprio decreto, autorizzare persone od enti a prelevare per il proprio fabbisogno valori bollati con l’aggio di cui alla lettera c) direttamente dagli uffici del registro e dagli istituti di credito autorizzati alla distribuzione.
Il Ministro delle finanze stabilisce, con proprio decreto, i criteri da osservarsi per la concessione delle autorizzazioni alla vendita al pubblico dei valori bollati nonche’ i requisiti, le condizioni e le modalita’ ai quali le autorizzazioni stesse sono subordinate.
I venditori di generi di monopolio, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati sono sempre responsabili per il fatto dei loro coadiutori ed assistenti.
I venditori di generi di monopolio e le persone aventi un esercizio aperto al pubblico, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, devono esporre all’esterno del proprio locale un avviso recante l’indicazione “valori bollati” ed avente le caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
L’autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati puo’ essere revocata dall’intendente di finanza qualora il distributore secondario non sia provvisto delle specie di valori indicate nel decreto di nomina o ne abbia rifiutato la vendita o preteso un prezzo maggiore di quello stabilito.
L’autorizzazione medesima puo’ essere, altresi’, sospesa o revocata dall’intendente di finanza per gravi motivi dai quali siano derivati o potrebbero derivare danni all’Erario.
Nei casi di sospensione, revoca o rinuncia dell’autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati, la richiesta di rimborso dei valori bollati rimasti invenduti, al netto dell’aggio, deve essere presentata all’Intendenza di Finanza entro sei mesi dal ricevimento, da parte dell’interessato, della comunicazione della sospensione, della revoca o dell’accoglimento della rinuncia.

Il cambio dei valori bollati inutilizzabili perche’ fuori corso deve essere richiesto, dalle persone e dagli uffici autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, a pena di decadenza e con le modalita’ stabilite dal Ministero delle finanze, entro sei mesi dal giorno della loro inutilizzabilita’. Il cambio dei valori bollati difettosi o avariati potra’ invece essere sempre concesso ai distributori secondari che ne facciano domanda.
Il Ministro delle finanze puo’ affidare, per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposite convenzioni da approvarsi con proprio decreto, la distribuzione primaria dei valori bollati ad istituti di credito.
Le somme riscosse dai suddetti istituti per tale distribuzione sono versate dagli istituti medesimi allo Stato al netto delle provvigioni ad essi riconosciute con le convenzioni di cui al comma precedente nonche’ dell’aggio spettante alle persone, uffici ed enti indicati nel secondo e quarto comma.
Il Ministro delle finanze, al fine di assicurare, ai sensi del primo comma dell’art. 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la contabilizzazione delle entrate al lordo delle provvigioni e degli aggi di cui al precedente comma, dovra’ provvedere alla emissione, a carico di apposito capitolo di spesa, di specifici mandati commutabili in quietanza di entrata per la regolazione contabile degli importi delle provvigioni e degli aggi relativi alle somme versate.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40.
Disposizioni transitorie.

Salvo quanto disposto nella tariffa e nella tabella allegate al presente decreto, le esenzioni e le agevolazioni nonche’ i regimi sostitutivi in materia di bollo, previsti dalle leggi in vigore alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sara’ stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi del numero 6 dell’art. 9 o del sesto comma dell’art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.
Per le cambiali di cui al primo comma dell’art. 41 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, rimangono ferme le disposizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo. ((9))
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 ha disposto (con l’art. 29, comma 2) che “Le integrazioni e correzioni apportate all’art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, hanno efficacia dal 10 gennaio 1974”.

Art. 41.
Integrazione dei valori.

I libri ed i registri gia’ bollati in modo straordinario che all’attuazione del presente decreto si trovino interamente in bianco, dovranno, prima dell’uso, essere integrati, sino a concorrenza dell’imposta dovuta nella misura stabilita dalla tariffa allegata al presente decreto, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi con l’osservanza delle norme di cui all’art. 12.

Art. 42.
Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1973.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 26 ottobre 1972

Questo Decreto Legge è valido ed efficace e deve essere rispettato.  Finchè non sarà abrogato.  Se anche tu vuoi cancellare la marca da bollo, per adesso rispetta la legge, ma nulla vieta di chiederne  l’abolizione Lascia quindi un commento nell’apposita pagina di protesta .

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972 , n. 642 ultima modifica: 2010-08-28T11:20:33+02:00 da admin
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