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Giudice di pace: esenzione bollo per modesto valore vale anche per i gradi successivi

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 10 novembre 2014, n. 97

OGGETTO: Tassabilità ai fini dell’imposta di registro delle sentenze emesse su appello delle pronunce del giudice di pace – Art. 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374.

In considerazione dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione con le richiamate sentenze ( sentenza 16 luglio 2014, n. 16310) e del parere reso dall’Avvocatura generale dello Stato con nota n. 322080 del 28 luglio 2014(2), in ordine alla condivisibilità delle affermazioni di principio espresse dai giudici di legittimità, si ritiene che il regime esentativo per valore previsto dall’articolo 46 della legge n. 374 del 1991 (per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede € 1.033,00) debba trovare applicazione non solo in relazione agli atti e provvedimenti relativi al giudizio dinanzi al giudice di pace ma anche agli atti e provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio.

Il parere della Corte di Cassazione è indirizzato ad alleviare i costi di giustizia per le procedure di valore più modesto, in relazione alle quali è evidentemente apparso incongruo pretendere l’assolvimento di un tributo che ammonta ad un importo irrisorio e spesso inadeguato a giustificare una complessa procedura di esazione

L’art. 46 della legge n. 374/1991 prevede l’esenzione dell’imposta di bollo per le cause di modesto valore fatte valere davanti al Giudice di Pace.

La recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate riprende il concetto della Corte di Cassazione e stabilisce che anche per i gradi successivi generati dalla causa davanti al Giudice di Pace (ricorsi) non è dovuta l’imposta di bollo.


Giudice di pace: esenzione bollo per modesto valore vale anche per i gradi successivi ultima modifica: 2014-11-17T18:39:34+01:00 da admin-Salvatore

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