La marca da bollo non è rimborsabile
Il pagamento delle tasse in genere è contraddistinto da un principio di equità. Lo Stato ha tutto il diritto di chiedere, anzi di esigere il pagamento delle imposte, ma l’importo è determinabile a priori e non può pretendere un pagamento superiore a quanto stabilito.
Può succedere che per errori di conto o di versamento sia effettuato da parte del contribuente un versamento maggiore dell’imposta dovuta.
Per tutte le tasse è prevista una modalità di rimborso, ma non per le marche da bollo.
Se paghi IRPEF in eccesso puoi ottenere il rimborso.
Se paghi ICI, TASU, TIA in eccesso puoi ottenere il rimborso.
Se paghi troppo di IRAP, imposta di registro o di successione puoi chiedere il rimborso.
Se acquisti una marca da bollo e scopri che non ti serve non puoi avere un rimborso.
L’art. 37 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972 , n. 642 recita:
E’ ammesso il rimborso, entro tre anni dalla data del pagamento, solamente delle somme pagate in modo virtuale, mediante visto per bollo o con bollo a punzone.
Non è ammesso il rimborso delle imposte pagate mediante versamento in conto corrente postale o in modo ordinario o straordinario …
Per modo straordinario si intende il pagamento dell’imposta quando
1) l’atto viene redatto su carta diversa da quella predisposta dallo Stato (carta comune);
2) l’atto è soggetto al pagamento dell’imposta solo in caso d’uso.
Il pagamento straordinario si effettua con l’apposizione di marche (adesso contrassegno), visto per bollo o bollo a punzone (bollo a punzone ormai non più esistente).
Quindi nel caso di pagamento dell’imposta tramite acquisto di marca da bollo, anche se la stessa rimane inutilizzata non può essere rimborsata per espressione di una Legge dello Stato.
Il Decreto ci dice chiaramente che se anche ho pagato un’imposta ingiustamente questa non è soggetta a rimborso.
Un altra caratteristica che rende la marca da bollo una vera anomalia nel sistema fiscale italiano.
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