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Acquisti della pubblica amministrazione – Agenzia delle Entrate risoluzione n. 96/E/2013

consip e mepaIn questo articolo affrontiamo un argomento un po’ più tecnico, da addetti ai lavori, ma è la dimostrazione di come la marca da bollo colpisca non solo i comuni cittadini, ma anche e soprattutto le attività economiche, professionisti e commercianti.

Il MePA Mercato Elettronico della P.A. è il mercato digitale in cui le Amministrazioni devono  acquistare i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema. Ebbene si, la pubblica amministrazione compra online, già da un po’ di tempo.

Non si rivolge però come tutti noi ad eBay o ai più conosciuti store online, ma ad un sito dedicato in cui i fornitori devono essere accettati dal Consip che definisce le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali di fornitura, gestisce l’abilitazione dei fornitori e la pubblicazione e l’aggiornamento dei cataloghi.

Uno dei fornitori iscritto al mercato elettronico, che a fronte di vendite effettuate per via telematica alla pubblica amministrazione si vede costretto a sugellare l’accordo con delle marche da bollo, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se questo sia corretto.

Secondo il fornitore infatti lo scambio telematico tra le due parti non è equiparabile alla conclusione di un vero e proprio contratto ritenendo che i documenti in parola potessero essere ricondotti nell’ambito di applicazione dell’art. 24 della Tariffa, parte seconda, allegata al D.P.R. n. 642/1972 (nel novero degli atti sotto forma di corrispondenza, dispacci telegrafici, ecc.) con conseguente assoggettamento a imposta di bollo solo in caso d’uso.

L’AdE lo ha prontamente disilluso. Ci vuole il bollo.

Con la risoluzione 96/e del 16 dicembre 2013 ha infatti sentenziato che gli accordi in questione sono equiparabili a una scrittura privata, da assoggettare a imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, parte prima.

Infatti i documenti in esame sono formati nell’ambito di una particolare procedura prevista per l’approvvigionamento dei beni da parte delle pubbliche amministrazioni e sono relativi a transazioni gestite per via elettronica e telematica nell’ambito del MEPA. A detto mercato digitale possono accedere, oltre alle pubbliche amministrazioni, esclusivamente aziende fornitrici che siano state previamente abilitate a presentare i propri beni o servizi, offerti sul sistema in forma di cataloghi. I fornitori abilitati formulano, quindi, anche a seguito di specifiche richieste da parte della pubblica amministrazione, delle offerte pubbliche di beni e servizi.

A seguito della presentazione di tali offerte, la pubblica amministrazione individua quella che risulta conforme alle proprie richieste, procedendo alla conclusione del contratto, tramite apposito ‘documento di stipula’.

Tale documento di stipula, benché firmato digitalmente solo dall’amministrazione, è sufficiente ad instaurare il rapporto contrattuale. La controparte non è, infatti, tenuta a manifestare ulteriormente la propria volontà in tal senso, in quanto tale volontà si è già resa palese con l’inserimento dell’offerta nel sistema.

Tale documento di accettazione dell’offerta presentata da un fornitore abilitato, deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi del citato articolo 2, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972. L’imposta assolta in relazione a tale documento potrà infine essere addebitata al fornitore.

A questo proposito, l’articolo 328 del Dpr 5 ottobre 2o1o, n. 207- cioè il regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici – prevede come la stipula dei contratti, per scrittura privata, può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante.

A parere dell’AdE, le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall’accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono, invece, rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali


Acquisti della pubblica amministrazione – Agenzia delle Entrate risoluzione n. 96/E/2013 ultima modifica: 2014-01-09T18:36:09+01:00 da admin-Salvatore

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