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Attenzione alla data della marca da bollo. Una difficoltà in più e sanzioni prima non applicabili

Da quando nel 2007 sono nate le marche da bollo telematiche, sostituendo quelle vecchio stile prestampate che assomigliavano più ad un francobollo, si è aggiunta una ulteriore difficoltà per il cittadino nel rispetto della normativa sull’imposta di bollo.

Infatti le nuove marche riportano stampata la data di emissione.

Nel decreto 642/72 art. 2 viene indicata l’esistenza di atti soggetti all’imposta di bollo sin dall’origine:

Art. 2.
Atti soggetti a bollo sin dall’origine o in caso d’uso.

L’imposta di bollo e’ dovuta fin dall’origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa …

Questo significa che questi atti nel momento in cui sono emessi o validati dalla firma, devono avere la marca da bollo in bella vista con una data di emissione antecedente o uguale alla data di sottoscrizione dell’atto.


Con le vecchie marche da bollo non si è mai posto il problema. Se per presentare l’atto ad un qualsiasi ufficio pubblico avevo 30 giorni di tempo, in questo lasso di tempo potevo procurarmi la marca da bollo dal tabacchino, apporla sul documento ed essere in regola.

Ma adesso che nel momento dell’emissione viene stampata la data sulla marca da bollo, se la acquistiamo anche solo il giorno dopo l’emissione dell’atto, è evidente che all’emissione dell’atto lo stesso non era in bollo. Abbiamo commesso quindi una violazione per tardivo versamento dell’imposta.

Se non siamo abbastanza informati sulla necessità di mettere la marca da bollo sul documento che stiamo richiedendo e quindi non ce la siamo procurata per tempo, se non siamo abbastanza veloci ad andare ad acquistare la marca nello stesso giorno di emissione dell’atto (per fortuna non viene stampata anche l’ora) siamo soggetti ad una sanzione pesante in termini percentuali.

Art. 25.
Omesso od insufficiente pagamento dell’imposta ed omessa o
infedele dichiarazione di conguaglio.

1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta sin dall’origine e’ soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell’imposta o della maggiore imposta.

Nel nostro caso, apponendola in ritardo e quindi sanando l’omissione, la sanzione prevista per la tardiva applicazione dell’imposta di bollo è pari ad un quarto dell’imposta dovuta .

Attenzione alla data della marca da bollo. Una difficoltà in più e sanzioni prima non applicabili ultima modifica: 2011-06-19T11:04:24+02:00 da admin

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