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Bollo su fattura e sanzioni con la fattura elettronica

La fattura si è dematerializzata, è diventata elettronica, ma il sistema fiscale non è cambiato. Anzi i controlli sono diventati più semplici ed immediati e le piccole irregolarità vengono preso alla luce.

Per esempio nel caso si ometta di versare l’imposta di bollo sulla fattura elettronica, quando prevista, l’Agenzia delle Entrate ne viene subito a conoscenza, essendo essa stessa ad aver preventivamente inviato l’importo da saldare. E scattano le sanzioni.

Il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 ha chiarito che cosa accade alla fattura elettronica inviata al Sistema Interbancario sprovvista di marca da bollo: le sanzioni vengono subito notificate dall’Agenzia delle Entrate per l’irregolarità commessa.

L’articolo 17 del decreto fiscale pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 27 ottobre dove sono stabilite le modalità di comunicazione, l’ammontare delle sanzioni e le tempistiche.

Quest’articolo apporta alcune modifiche all’articolo 12 comma 9 del Decreto Legge 34 del 2019 (il cosiddetto Decreto Crescita).

Art. 17 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

 In vigore dal 27/10/2019

All’articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente:

“In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l’Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalita’ telematiche l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo, nonche’ degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.”;

sanzioni ridotte

Conviene mettersi subito in regola: le sanzioni irrogate saranno di importo ridotto per i contribuenti che regolarizzeranno subito la propria posizione risultata irregolare. Sanzioni ed interessi cresceranno nel caso in cui si giunga all’iscrizione a ruolo.

In caso di invio di fattura elettronica senza marca da bollo, l’Agenzia delle Entrate invierà telematicamente un primo avviso bonario, con sanzione ridotta a 1/3 e con gli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese precedente alla data di elaborazione della “cartella”.

Entro 30 giorni il contribuente deve regolarizzare la propria posizione adempiendo il pagamento per intero o parzialmente.

In caso contrario, l’Amministrazione fiscale procederà all’iscrizione a ruolo le cifre da versare.

In caso di mancato pagamento del bollo virtuale dovuto all’origine la sanzione irrogata andrà dal 100% al 500% dell’imposta dovuta.

Queste nuove disposizioni saranno applicate a partire dal primo gennaio 2020, dunque solo per le fatture elettroniche inviate a partire da tale data.

Quando è dovuta l’imposta di bollo sulla fattura elettronica

compilare la fattura elettronica con bollo

La marca da bollo sulla fattura è un tributo alternativo all’IVA e va applicata esclusivamente per le fatture emesse senza l’addebito dell’iva.

  • sulle fatture con importi superiori ad € 77.47 la marca da bollo va applicata sia se sono in formato cartaceo che elettronico.
  • sulle fatture con importi inferiori a € 77.47 la marca da bollo non va mai applicata
  • se le fatture presentano contemporaneamente importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti ad IVA la marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a € 77.47.

In ogni caso l’importo della marca da bollo,qualora sia dovuta, è di € 2.00.

Sono sempre esenti dalla marca da bollo:

  • Fatture, note di credito e addebito e documenti simili che riguardano operazioni interamente soggette ad IVA;
  • Fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (Art. 8 lett. a) e b) DPR 633/1972) ed a cessioni intracomunitarie di beni (Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993);
  • Fatture soggette al reverse charge (Art. 17, comma 6 lett. a), a-bis) e a-ter) DPR 633/1972) e cessione dei rottami (Art. 74 comma 7 e 8 DPR 633/1972).

(fonte https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12090-applicazione-della-marca-da-bollo-sulle-fatture.html)

Bollo su fattura e sanzioni con la fattura elettronica ultima modifica: 2019-11-18T15:05:50+01:00 da admin-Salvatore

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