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Cambiali, marca da bollo e registro protesti

Ho assistito ad una discussione online molto interessante, riguardante una cambiale a cui mancava la marca da bollo.

In sintesi la cambiale faceva parte dei crediti vantati da un’azienda fallita, ma la marca da bollo apposta su di essa aveva una data successiva all’emissione della cambiale.

In questo situazione si entra nel caso di marca da bollo in atti sin dall’origine e non in caso d’uso. La cambiale deve avere una marca da bollo datata precedentemente o lo stesso giorno dell’emissione della cambiale.

Queste sono le giuste ragioni che hanno portato la banca a restituire la cambiale portata all’incasso  in quanto non in regola con l’imposta di bollo (riferimento normativo art. 20, secondo comma, del d.p.r. 26.10.1972, n. 642).

E’ una questione complicata, perché anche senza bollo le cambiali non sono nulle, solamente ne viene pregiudicata l’efficacia di titolo esecutivo  e non può quindi essere protestata.

Il protesto è un atto scritto con il quale un pubblico ufficiale rileva formalmente che un titolo di credito non è stato accettato o pagato nel termine fissato.

In caso di protesto, questo viene trasmesso alla Camera di Commercio provinciale per essere pubblicato nell’Elenco Ufficiale dei Protesti. Attraverso l’elenco dei protesti si può fare una valutazione economica di una persona, sapere se è stato tempestivo nei suoi pagamenti.

Una volta si trattava di una pubblicazione cartacea, adesso per fortuna il registro protesti è informatico e consultabile a distanza. Il Registro Informatico è un registro consultabile da chiunque abbia interesse a conoscere l’esistenza di protesti a carico di una persona fisica o giuridca, attraverso una visura presso lo sportello della Camera di commercio. La visura è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria.

Perché consultare il registro dei protesti ?

Il registro dei protesti viene consultato sicuramente dalle società finanziare o da chiunque altro che voglia concedere un prestito a qualcuno; la consultazione del registro assicura che il richiedente il prestito (o la dilazione di un pagamento) non abbia debiti non saldati negli ultimi 5 anni. Ma queste informazioni sono utili per chiunque voglia tutelarsi prima di stringere accordi con un nuovo socio, cliente o fornitore, o anche per valutare la situazione economica di un possibile locatario.

Ma può succedere di essere stati protestati a propria insaputa e ci si vede negare un finanziamento, solo per aver tardato a pagare qualche rata. Una consultazione del registro potrà togliere questi dubbi.

La visura protesti

Per consultare il registro occorre richiedere una visura protesti.

visura protesti

La Visura Protesti è il documento rilasciato dalla Camera di Commercio, in via telematica, con la quale si può consultare il Registro Informatico relativamente ad una persona fisica o giuridica.

Nella visura protesti sono riportate le informazioni relative ai mancati pagamenti di titoli di credito  e precisamente:

  • il tipo di effetto (assegni o cambiali)
  • l’importo
  • la data di apertura
  • la data di scadenza
  • il luogo di apertura
  • la Camera di Commercio a cui è iscritta la persona o l’azienda
  • il numero di repertorio
  • il motivo del mancato pagamento

L’ufficio protesti della camera di commercio rilascia su richiesta le visure protesti per l’intero territorio nazionale. I dati sono relativi agli ultimi cinque anni.

Come avere una Visura Protesti

Non è possibile consultare il Registro Informatico dei Protesti gratuitamente. Se per qualsiasi motivo avete bisogno di una visura potete ottenerla

  • recandovi presso la Camera di Commercio;
  • affidando il compito ad intermediari presenti anche sul web, come ad esempio Visureinrete.it.

Per ottenere la visura protesti  dovete indicare:

per le società: la ragione sociale, la partita iva e la provincia in cui è la sede legale;

per una persona fisica: nome e cognome, il codice fiscale e la provincia di domicilio.

Cancellarsi dal registro protesti

Nel caso in cui si è malauguratamente iscritti al registro e ci si vuole cancellare, se l’iscrizione è avvenuta per una cambiale non pagata,  successivamente al pagamento della stessa si può richiedere la cancellazione tramite una richiesta alla camera di commercio competente;

Alla richiesta di cancellazione, da presentare in bollo, inoltrata dal soggetto protestato, deve essere allegato l’effetto quietanzato con il relativo atto di protesto. Anche la cancellazione, come la visura, è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria. Una volta cancellato il protesto non lascia traccia nella posizione del soggetto.

Per quanto riguarda gli assegni bancari e quelli postali, non è prevista l’immediata cancellazione del protesto ma si dovrà attendere un anno dal giorno del pagamento dell’insolvenza per essere riabilitati.

Cambiali, marca da bollo e registro protesti ultima modifica: 2017-04-14T19:13:21+02:00 da admin-Salvatore

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