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Certificati digitali in copia senza bollo

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che non è richiesta l’imposta di bollo per il rilascio di duplicati di documenti amministrativi informatici

Il duplicato informatico di un documento amministrativo prodotto in conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale non deve essere assoggettato all’imposta di bollo.

Il chiarimento sul punto è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 323/2019 (qui il pdf ) fornita a seguito dell’interpello avanzato da una Regione che aveva rappresentato di aver intrapreso un processo di dematerializzazione degli atti monocratici e collegiali degli uffici e degli organi della giunta regionale, in adempimento degli obblighi previsti dal CAD.

il presupposto impositivo dell’imposta di bollo definito dall’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, si realizza solo per le copie informatiche di

documenti informatici munite di dichiarazione di conformità all’originale attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Per i duplicati informatici di documenti informatici di cui all’articolo 23-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 82 del 2005 non è, invece, prevista, come rilevato dalla Regione istante, alcuna dichiarazione di conformità all’originale, e, dunque, il rilascio di detti documenti non realizza il presupposto dell’imposta di bollo previsto dal citato articolo 1 della tariffa.

Premesso quanto sopra, pertanto, si ritiene che per il rilascio dei duplicati informatici di un documento amministrativo informatico non deve essere applicata l’imposta di bollo.

L’articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, per gli “Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all’originale rilasciati dagli

stessi”.

La nota 1 in calce al suindicato articolo specifica che “Per le copie dichiarate conformi, l’imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l’originale”.

La semplice copia, non dichiarata conforme, quindi non trova riscontro nella normativa e per essa non deve essere applicata l’imposta di bollo.

Documenti e duplicati informatici

Relativamente ai documenti informatici, l’Agenzia osserva come il Codice dell’amministrazione digitale (cfr. d.lgs. 82/2005) definisca il duplicato informatico come “il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario“.

Il successivo art.23-bis (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) dispone che “I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle linee giuda“.

Dal punto di vista tecnico il duplicato è identico e indistinguibile dall’originale e si ottiene replicando il file originale stesso. Di fatto quindi è una copia conforme, ma visto il modo esplicito in cui la norma prevede l’imposta solo per le copie informatiche di documenti informatici munite di dichiarazione di conformità all’originale attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, la semplice copia digitale, puranche identica all’originale, non richiede bollo.

Certificati digitali in copia senza bollo ultima modifica: 2019-08-02T10:38:21+02:00 da admin-Salvatore

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