Dal 20 febbraio imposta di bollo virtuale pagabile con F24
L’imposta di bollo virtuale arriva sul modello F24.
Dal 20 febbraio entreranno in vigore le nuove regole semplificate per il versamento.
Nel periodo compreso tra il 20 febbraio 2015 e il 31 marzo 2015, n periodo transitorio per dare modo di recepire la novità, l’imposta potrà essere versata sia attraverso il modello F23 che tramite il modello F24 .
Dal prossimo 1° aprile però i soggetti in possesso dell’autorizzazione per l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale dovranno effettuare il versamento obbligatoriamente con il modello F24.
Il modello F24 garantisce una maggiore efficienza nella gestione dell’imposta e rappresenta run progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti che già utilizzano il modello F24 per il pagamento di numerosi tributi.
Il Provvedimento delle Entrate 2015/14261 emanato il 03 febbraio infatti, inaugura il nuovo percorso semplificato per il pagamento del bollo virtuale e, contestualmente, mantiene aperta una finestra per consentire ai contribuenti interessati di adeguarsi alla nuova modalità di assolvimento dell’imposta.
Inoltre la risoluzione AdE 12/E/2015 del 03 febbraio ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta tramite il modello F24.
Codice Tributo Imposta di Bollo Virtuale con F24
– 2505 BOLLO VIRTUALE – RATA;
– 2506 BOLLO VIRTUALE – ACCONTO;
– 2507 BOLLO VIRTUALE – Sanzioni;
– 2508 BOLLO VIRTUALE – Interessi.
I codici tributo sono utilizzabili anche per il versamento del bollo virtuale tramite il modello F24 Enti pubblici.
Esclusivamente per il codice “2505”, in caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/regione/prov./mese di rif.to” è valorizzato con il numero della rata bimestrale nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate bimestrali (ad esempio:0106, nel caso di prima rata di 6 rate bimestrali ).
Come chiarito nella risoluzione, i predetti codici tributo potranno essere esclusivamente utilizzati in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Ciò significa che eventuali eccedenze di versamento relative a tale imposta non potranno essere oggetto di compensazione con altri tributi.
Dall’altro lato, invece, a partire dal 20 febbraio 2015 sarà possibile compensare il debito relativo all’imposta di bollo virtuale con i crediti derivanti da altri tributi.
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