Il bonifico bancario vale come ricevuta e non richiede marca da bollo
Nelle nostre pagine sui casi particolari di applicazione della marca da bollo, alla discussione inerente la marca da bollo sulle ricevute della locazione, sosteniamo che
basta pagare il canone con bonifico bancario. In questo caso non è dovuta ricevuta e quindi non ci sono marche da bollo da applicare.
Molti non sono convinti di questa affermazione, alcuni siti che trattano la materia fiscale la contestano apertamente.
Il concetto è che la ricevuta è una prova dell’avvenuto pagamento. Se emetto la ricevuta devo applicare la marca da bollo da due euro. Ma se il pagamento è avvenuto in maniera tracciabile, ed è esplicito e comprovante sia per il locatore che per il locatario, non c’è motivo di emettere una ricevuta, a meno che non sia richiesta da una delle due parti.
Le procedure del bonifico bancario soddisfano i requisiti di prova con le scritture contabili sull’estratto conto di entrambe le parti, scritture emesse autonomamente da un soggetto terzo e legalmente valide come prova del pagamento.
Sulla questione è intervenuto recentemente anche il Sole24Ore, fonte che gode di una reputazione sufficiente a chiudere la questione.
IL BONIFICO PUÒ VALERE ANCHE COME RICEVUTA
A cura di Nicola Forte 03-02-2014
Risposta: Il rilascio della quietanza relativa al pagamento dei canoni di locazione attiene al profilo della prova e riguarda il debitore che ha interesse a dimostrare di aver assolto la sua obbligazione. La prova può essere fornita, in luogo della quietanza, anche attraverso l’attestazione della banca di avvenuto pagamento e dalle indicazioni risultanti dalla causale riferita al canone di locazione. In questo caso, il proprietario può anche non rilasciare alcuna ricevuta di avvenuto pagamento in modo da evitare di assolvere l’imposta di bollo.
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