Le cambiali virtuali sono senza bollo
Il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese) emesso dal Governo Monti ha introdotto nel nostro sistema finanziario la cambiale dematerializzata.
L’art. 32 comma 7 recita:
7. Dopo l’articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, come modificato dal presente articolo, e’ inserito il seguente:
“Art. 1-bis.- 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 83-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le cambiali finanziarie possono essere emesse anche in forma dematerializzata; a tal fine l’emittente si avvale esclusivamente di una societa’ autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari.
Forma dematerializzata significa che il documento è registrato in forma digitale, senza bisogno di stamparlo su carta.
Documenti dematerializzati li abbiamo conosciuti già da un po’ negli uffici postali, quando per il pagamento di un bollettino postale la cassa non trattiene più una parte dello stesso bollettino, ma ce lo restituisce intero.
L’articolo modrnizza uno degli strumenti finanziari più vecchi esistenti, ma porta con se un ulteriore cambiamento. Non essendoci più il documento, di conseguenza non c’è più il bollo sul documento. Per evitare dubbi di interpretazione l’esenzione dal bollo per la cambiale dematerializzata è legiferata esplicitamente.
Il comma 7 infatti prosegue:
5. Le cambiali emesse ai sensi del presente articolo sono esenti
dall’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ferma restando comunque
l’esecutivita’ del titolo”.
Al contrario, le cambiali finanziarie non dematerializzate restano assoggettate all’imposta di bollo nella misura ordinaria dello 0,01 per cento (articolo 6, parte I della tariffa di cui all’allegato A del citato D.P.R. n. 642 del 1972).
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