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L’esenzione dal bollo allegato B esiste ancora

La Legge 12 novembre 2011 n. 183 come abbiamo già visto ha portato molte novità negli uffici comunali in quanto stabilisce in poche parole che qualsiasi documento destinato alla pubblica amministrazione e quindi sostituibile da autocertificazione, può essere rilasciato dall’ufficio comunale solo in bollo.

E’ una forte spinta al faidate ed all’uso dell’autocertificazione. Per i certificati destinati ai privati, che non possono accettare autocertificazione, il comune emette il documento in bollo.

Ma questo non significa che ogni singolo documento emesso è in bollo.

Infatti la Legge 183 ha portato modifiche al Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000) e non al D.P.R. 26-10-1972 n. 642, che regola l’imposta di bollo, e tantomeno al suo allegato B che ne determina le esenzioni.

C’è però molta confusione negli uffici comunali, o comunque in qualche impiegato.

Il fatto lo sto vivendo di persona nel mio piccolo comune.

Una società dilettantistica di calcio sta richiedendo dei certificati anagrafici ai suoi iscritti, come richiesto dalla Lega Nazionale Dilettanti della FIGC, per poter disputare le partite.

I calciatori che abitano nel mio comune si vedono richiedere dall’impiegato di anagrafe la marca da bollo da 14,62 euro, mentre i calciatori che abitano nel comune limitrofo, a soli 10 chilometri di distanza, ottengono il certificato senza pagare il bollo.

Giustamente il bollo non è dovuto, perchè la Tabella di cui all’allegato B del DPR642/72, (Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto) è tuttora in vigore.

Ed in tutti i casi menzionati dalla tabella l’ufficio comunale deve ancora rilasciare il documento in esenzione di bollo, tra cui quelli del punto 8-bis: Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza.

Quindi nel caso che vi servisse un certificato per attività sportiva, o in uno degli altri casi previsti dalla Tabella B, è bene stamparsi il documento per farlo presente all’impiegato in caso insorgessero problemi.




L’esenzione dal bollo allegato B esiste ancora ultima modifica: 2012-10-07T18:02:39+02:00 da admin

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