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Marca da bollo per istanze di rimborso tariffe

Istanza di rimborso depurazione

Sulle istanze di rimborso delle tasse non ci vuole la marca da bollo .

Sembrerebbe così semplice, ma non lo è. Perchè se per il contribuente tutto ciò che si paga alla pubblica amministrazione viene percepito come Tassa, in realtà tecnicamente ci sono delle differenze tra tassa, imposta e tariffa.

E per la richiesta di rimborso di importi tariffari pagati in eccedenza, la domanda deve essere redatta in bollo .

Sempre soldi in più pagati alla Pubblica Amministrazione sono, ma la tariffa che è un importo pagato in cambio della fornitura di un servizio tecnicamente non è una tassa.

Questa situazione è sembrata iniqua al deputato del Movimento 5 Stelle Aris Prodani che ha rivolto una interrogazione parlamentare al Ministro dell’Ambiente relativamente all’istanza in bollo da presentare per la restituzione della quota di tariffa non dovuta, riferita al servizio di depurazione.

“È paradossale che gli utenti debbano presentare una istanza di rimborso per la restituzione di somme indebitamente versate pagando contestualmente la marca da bollo. Il governo nazionale si attivi per eliminare quanto prima questo ennesimo balzello che grava sui cittadini italiani”.

Sul blog del deputato Prodani possiamo trovare il testo completo dell’interrogazione presentata, riferita alla prassi seguita dal Comune di Pordenone per la restituzione di questi importi in assenza di impianti comunali per la depurazione, ma basta cercare su google per verificare che è la prassi in molti comuni italiani.

La questione è già stata affrontata dall’Agenzia delle Entrate che con la risoluzione n. 98/E del 7 aprile 2009 ha stabilito “tenuto conto della natura di corrispettivo della tariffa dovuta per il servizio di depurazione delle acque deve ritenersi che l’istanza di rimborso presentata per ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato non rientra nella previsione esentativa del predetto articolo 5, comma 5, della tabella annessa al DPR n. 642 del 1972 e, pertanto, la stessa, ai sensi dell’articolo 3 della tariffa annessa al DPR n. 642 del 1972, é soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine

Visto il parere tecnico dell’AdE quindi solo un intervento legislativo può esentare dal bollo le richieste di rimborso di tariffe pagate in eccesso.


Marca da bollo per istanze di rimborso tariffe ultima modifica: 2013-12-11T19:25:53+01:00 da admin-Salvatore

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