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Nessuna imposta di bollo per i fermi amministrativi

Hai avuto la sfortuna di incappare in un fermo amministrativo della tua automobile? Pagato il debito, non ci sono più balzelli per cancellare il fermo amministrativo: non è più dovuta l’imposta di bollo.

La Legge di bilancio 2020 viene incontro parzialmente alle nostre richieste iniziando a togliere il costo del bollo laddove davvero non è necessario, ad esempio nelle pratiche di fermo amministrativo per cui il sistema di comunicazione telematico ha di fatto eliminato la documentazione su cui era da apporre una marca da bollo.

Anche se la prassi era già stata stabilita precedentemente, la Legge di Bilancio 2020, all’articolo 1 comma 809, ha messo per iscritto l’esenzione dal bollo:

 809.  I  conservatori  dei  pubblici  registri  immobiliari  e  del pubblico  registro  automobilistico  eseguono   le   iscrizioni,   le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti,  delle  ipoteche  e del fermo amministrativo  richieste  dal  soggetto  legittimato  alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto. 
legge di bilancio 2020 fermo amministrativo

“I provvedimenti di fermo amministrativo e di revoca dello stesso sono notificati dal concessionario della riscossione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il collegamento telematico con il CED, che telematicamente li comunica al sistema informativo del PRA“.

Con l’entrata in vigore del sistema sopra descritto, che prevede un automatismo nelle comunicazioni tra Concessionario e PRA, il contribuente non presenta più la nota di richiesta al PRA per effettuare la sospensione del fermo e per questo non è più assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo.L’Agenzia conferma che la mancata presentazione della nota di richiesta della formalità, sia essa presentata nella forma cartacea che in quella digitale, fa di fatto venire meno il presupposto impositivo dell’imposta di bollo.

Fonte: Addio bollo per le pratiche di fermo amministrativo
(www.StudioCataldi.it)

Anche i commi 810 e 811 della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) salvano i contribuenti da delle spese aggiuntive:

 810. I conservatori sono altresi'  tenuti  a  rilasciare  in  carta libera e  gratuitamente  al  soggetto  legittimato  alla  riscossione forzata l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni  da loro indicati, contenente la specificazione  dei  titoli  trascritti,dei crediti iscritti e  del  domicilio  dei  soggetti  a  cui  favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni. 
  811. I competenti  uffici  dell'Agenzia  delle  entrate  rilasciano gratuitamente al soggetto legittimato  alla  riscossione  forzata  le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei  debitori  e dei  coobbligati  e  svolgono  gratuitamente  le  attivita'  di   cui all'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. 

Nessuna imposta di bollo per i fermi amministrativi ultima modifica: 2020-10-11T12:21:49+02:00 da admin-Salvatore

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