Nessuna imposta di bollo per i fermi amministrativi
Hai avuto la sfortuna di incappare in un fermo amministrativo della tua automobile? Pagato il debito, non ci sono più balzelli per cancellare il fermo amministrativo: non è più dovuta l’imposta di bollo.
La Legge di bilancio 2020 viene incontro parzialmente alle nostre richieste iniziando a togliere il costo del bollo laddove davvero non è necessario, ad esempio nelle pratiche di fermo amministrativo per cui il sistema di comunicazione telematico ha di fatto eliminato la documentazione su cui era da apporre una marca da bollo.
Anche se la prassi era già stata stabilita precedentemente, la Legge di Bilancio 2020, all’articolo 1 comma 809, ha messo per iscritto l’esenzione dal bollo:
809. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche e del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto.
“I provvedimenti di fermo amministrativo e di revoca dello stesso sono notificati dal concessionario della riscossione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il collegamento telematico con il CED, che telematicamente li comunica al sistema informativo del PRA“.
Con l’entrata in vigore del sistema sopra descritto, che prevede un automatismo nelle comunicazioni tra Concessionario e PRA, il contribuente non presenta più la nota di richiesta al PRA per effettuare la sospensione del fermo e per questo non è più assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo.L’Agenzia conferma che la mancata presentazione della nota di richiesta della formalità, sia essa presentata nella forma cartacea che in quella digitale, fa di fatto venire meno il presupposto impositivo dell’imposta di bollo.
Fonte: Addio bollo per le pratiche di fermo amministrativo
(www.StudioCataldi.it)
Anche i commi 810 e 811 della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) salvano i contribuenti da delle spese aggiuntive:
810. I conservatori sono altresi' tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti,dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni. 811. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attivita' di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
Lascia un commento