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Niente bollo sull’ attestato di prestazione energetica degli appartamenti

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'A.P.E. è senza marca da bollo

Uno degli aspetti più controversi dell’imposta di bollo e nello specifico del suo pagamento attraverso la marca da bollo è che non è chiaro quali documenti siano soggetti e quali no. Soprattutto per nuovi documenti partoriti dalla burocrazia successivamente all’uscita del Decreto 672/72 spesso c’è bisogno di una interpretazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

E’ il caso ad esempio dell’ Ape, che la recente risoluzione 83/E – 2013 dell’AdE ha dichiarato esente dalla marca da bollo.

L’ Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) è il documento che attesta la prestazione energetica ed alcuni parametri energetici caratteristici dell’edificio. Per norma del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63  l’ attestato deve essere prodotto a cura del proprietario dell’immobile per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario. Con detto decreto l’APE ha sostituito l’ A.C.E., l’attestato di certificazione energetica. Una sola lettera di differenza ma tanta confusione.

Comunque nel caso in cui un proprietario di casa cede ad altri l’uso o la proprietà dell’immobile, deve allegare al contratto l’APE, a pena di nullità del contratto stesso e la soggettibilità a sanzioni, anche piuttosto pesanti.

Nel momento in cui creo (attraverso un tecnico abilitato) ed allego al contratto questo documento, devo apporre la marca da bollo da 16,00 euro ?

L’Agenzia delle entrate  con la risoluzione n. 83/E dichiara espressamente: niente bollo né imposta di registro sull’Ape.

Si precisa, infine, che l’attestato di prestazione energetica, allegato in originale o in copia semplice al contratto di locazione, non deve essere assoggettato all’imposta di bollo.
Va, infatti, considerato quanto previsto:
– dall’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, secondo cui “L’attestato di prestazione energetica di cui all’articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all’articolo 7, la relazione tecnica, l’asseverazione di conformità e l’attestato di qualificazione energetica di cui all’articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”;
– dall’articolo 37 del DPR n. 445 del 2000, in base al quale “Le
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti
dall’imposta di bollo”.

Chi vuol vendere casa non è del tutto al sicuro. Infatti l’attestato di prestazione energetica, allegato in originale o in copia semplice, non è soggetto a imposta di bollo, ma lo diventa nel momento in cui si utilizzi una copia con dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un pubblico ufficiale. In questo caso si applica il bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio.


Niente bollo sull’ attestato di prestazione energetica degli appartamenti ultima modifica: 2013-11-23T14:50:17+01:00 da admin

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