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Online il servizio per il calcolo e il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

E’ disponibile, nel portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, il servizio che consente all’operatore Iva di verificare il calcolo ed effettuare il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). In alternativa si può versare tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici utilizzando i codici istituiti con la risoluzione n. 42 del 09/04/2019 riportata più sotto in estratto.

In particolare, per le fatture elettroniche emesse via SdI nel trimestre di riferimento, il servizio consente di visualizzare il numero di documenti per i quali è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo e l’importo complessivo del tributo dichiarato.
Il servizio permette, se necessario, di modificare il numero delle fatture per le quali deve essere assolta l’imposta di bollo e calcola di conseguenza l’ammontare del tributo complessivamente dovuto.

Il pagamento può essere effettuato, tramite lo stesso servizio, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. In alternativa, può essere generato il modello F24 già precompilato, per poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni della risoluzione n. 42/E del 9 aprile di quest’anno, che ha istituito gli specifici codici tributo.

La fattura elettronica vista dall'Agenzia delle Entrate

Scadenza imposta di bollo fattura elettronica

Si ricorda che, ai sensi del decreto del 28 dicembre 2018, Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.
Pertanto, per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019, il pagamento deve essere effettuato entro il 23 aprile, tenuto conto che il giorno 20 aprile è sabato e dei successivi giorni festivi.

RISOLUZIONE N. 42/E Divisione Servizi, 9 aprile 2019

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli “F24” e“F24 Enti pubblici”, dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente
sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate (…).”

La suddetta disposizione si applica alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019.
Tanto premesso, fermo restando che il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato attraverso l’apposito servizio telematico reso disponibile nell’area riservata del soggetto passivo IVA, accessibile dal sito internet dell’Agenzia delle entrate, in alternativa, per consentirne il pagamento tramite i modelli “F24” e “F24 Entipubblici” (F24 EP), si istituiscono i seguenti codici tributo:

CODICE TRIBUTO IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE

  • 2521 denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
  • 2522 denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
  • 2523 denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
  • 2524 denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre
  • 2525 denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – SANZIONI
  • 2526 denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – INTERESSI

In sede di compilazione del modello “F24”, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna“Importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

In sede di compilazione del modello “F24 Enti pubblici”, i suddetti codici tributo sono esposti esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, riportando nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO” i seguenti dati:

  • nel campo “sezione”, il valore “F” (Erario);
  • nel campo “codice tributo/causale”, uno dei suddetti codici tributo;
  • nel campo “riferimento A”, nessun valore;
  • nel campo “riferimento B”, l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato“AAAA”.

CODICE TRIBUTO IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE EMESSE PRIMA DEL 01/01/2019 ED ALTRI DOCUMENTI INFORMATICI

Sono utilizzati per il versamentodell’imposta di bollo relativa ai documenti informatici diversi dalle fatture elettroniche, nonché alle fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018 i seguenti codice tributo:

  • 2501 denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari
  • 2502 denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- SANZIONI
  • 2503 denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – INTERESSI
Online il servizio per il calcolo e il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche ultima modifica: 2019-04-12T16:22:58+02:00 da admin-Salvatore

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