Obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari dal 1° gennaio 2024
L’obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari è in vigore dal 1° luglio 2022 per i contribuenti che nell’anno precedente hanno percepito ricavi o compensi superiori a 25.000 euro. Dal 1° gennaio 2024, l’obbligo si estenderà a tutti i forfettari, indipendentemente dai ricavi o compensi percepiti.
La fattura elettronica è stata designata dal legislatore come uno strumento cruciale per contrastare l’evasione fiscale. In ragione di ciò, nel corso degli anni, la sua adozione è stata progressivamente estesa a categorie imprenditoriali di minori dimensioni, inclusi coloro che operano sotto il regime forfettario e dei minimi, che fino a poco tempo fa erano in parte esenti da tale obbligo.
Implicazioni del passaggio al sistema elettronico
Il passaggio dal sistema cartaceo a quello elettronico comporta alcune implicazioni per i forfettari.
- Numerazione delle fatture: la numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può proseguire ininterrottamente, precisando però che deve essere garantita l’identificazione univoca della fattura. Tuttavia è consigliabile far partire la numerazione a inizio anno dalla numero “1”.
- Conservazione dei documenti: le fatture cartacee devono continuare ad essere conservate in forma cartacea mentre quelle elettroniche dovranno essere conservate in modalità elettronica.
- Imposta di bollo: chi adotta il regime forfettario non applica l’IVA sulle fatture emesse ma apporrà la marca da bollo da 2 euro nel caso in cui l’importo della fattura sia superiore a 77,45 euro.
Marca da bollo sulle fatture elettroniche
Nel caso di fattura emessa in modalità elettronica, la relativa marca da bollo verrà apposta in modalità digitale indicando nell’apposito programma di fatturazione “SI” nel campo “Bollo Virtuale”.
Il pagamento delle marche da bollo così inserite deve essere effettuato trimestralmente, entro le seguenti scadenze:
- primo trimestre: 31 maggio
- secondo trimestre: 30 settembre
- terzo trimestre: 30 novembre
- quarto trimestre: 28 febbraio (anno successivo)
Tuttavia, se l’importo da versare inerente:
- il 1° trimestre non supera € 5.000 il pagamento può essere effettuato entro il 30 settembre;
- il 1° e 2° trimestre (nel loro complesso) non supera € 5.000 il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
Consigli per i forfettari
Si consiglia ai forfettari interessati da questa novità di iniziare già ad organizzarsi per tempo al fine dell’adozione del programma di fatturazione evitando così di trovarsi impreparati nel 2024 all’emissione della prima fattura.
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