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Codice degli appalti: come cambia l’imposta di bollo dal 1 luglio

Sta per entrare in vigore la nuova normativa sugli appalti pubblici e cambiano gli importi e le modalità di versamento dell’imposta di bollo.

Queste modifiche introdurranno nuove semplificazioni e cambiamenti radicali riguardo agli obblighi, alle responsabilità, alle casistiche di esenzione e alle modalità di pagamento dell’imposta.

Il nuovo Codice degli appalti e la legge delega

Il nuovo Codice degli appalti è il decreto legislativo n. 36 del 2023, che ha riformato la normativa sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione della legge delega n. 78 del 2022.

Il nuovo Codice degli appalti è in vigore dal 1° aprile 2023 e ha lo scopo di semplificare e razionalizzare le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, garantendo al tempo stesso la trasparenza, la concorrenza, la qualità e l’efficienza delle prestazioni.

L’imposta di bollo sui contratti di appalto

Tra le novità introdotte dal nuovo Codice degli appalti, c’è anche una nuova disciplina dell’imposta di bollo applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L’imposta di bollo è una tassa che si applica agli atti e ai documenti che hanno valore legale o probatorio. L’imposta di bollo si paga mediante l’apposizione di una marca da bollo o mediante il versamento telematico.

L’imposta di bollo sui contratti di appalto è prevista dall’art. 18 comma 10 del D.Lvo 36:

10. Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice e' individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore
dello stesso.

La nuova imposta di bollo sui contratti di appalto entra in vigore il 1° luglio 2023 ed è determinata sulla base della tabella A dell’Allegato I.4 del citato Decreto Legislativo, che stabilisce le aliquote in funzione dell’importo del contratto.

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|                                                 |     Imposta     |
|  Fascia di importo contratto (valori in euro)   |(valori in euro) |
+=================================================+=================+
|                    < 40.000                     |     esente      |
+-------------------------------------------------+-----------------+
|               ≥ 40.000 < 150.000                |       40        |
+-------------------------------------------------+-----------------+
|               ≥ 150.000 < 1000000               |       120       |
+-------------------------------------------------+-----------------+
|             ≥ 1.000.000 < 5.000.000             |       250       |
+-------------------------------------------------+-----------------+
|            ≥ 5.000.000 < 25.000.000             |       500       |
+-------------------------------------------------+-----------------+
|                  ≥ 25.000.000                   |      1.000      |
+-------------------------------------------------+-----------------+

L’imposta di bollo sui contratti di appalto è dovuta dall’appaltatore al momento della stipula del contratto e deve essere versata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della stipula.

Il pagamento dell’imposta è una tantum, comprendente ogni altro obbligo e l’articolo 2 dell’allegato I.4 del Codice stabilisce che il pagamento dell’imposta nella fascia corrispondente al valore del contratto sostituisce l’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e i documenti relativi alla procedura di selezione e all’esecuzione dell’appalto, a eccezione delle fatture, delle note e di documenti simili per l’addebito del corrispettivo.

Articolo 2 
 
1.  Il  pagamento  dell'imposta  di  cui  all'articolo  1  ha  natura sostituiva  dell'imposta  di  bollo  dovuta  per  tutti  gli  atti  e documenti  riguardanti  la  procedura  di  selezione  e  l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e  simili  di  cui all'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 

Per pagare l’imposta di bollo sui contratti di appalto, bisognerà effettuare un versamento telematico:

Articolo 3 
 
1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate  sono individuate le modalita' telematiche di versamento, diverse da quelle di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, coerenti con  la piena digitalizzazione del procurement, al fine di ridurre gli  oneri gestionali e di conservazione documentale. 

Sarà quindi necessario attendere l’emissione del provvedimento per poter adempiere all’imposta di bollo secondo le nuove regole. E’ certo, in ogni caso, che il contrassegno telematico previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera a) del DPR 642/1972 non sarà più utilizzabile.

Codice degli appalti: come cambia l’imposta di bollo dal 1 luglio ultima modifica: 2023-06-28T18:05:02+02:00 da admin-Salvatore

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