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Imposta di bollo su istanza e provvedimento di autorizzazione variazioni soggetti in alloggi ERP

All’Agenzia delle Entrate è stato sottoposto il seguente quesito con argomento imposta di bollo:

L’Azienda XXX rappresenta che le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà e la stipulazione dei contratti di locazione rientrano tra i fini istituzionali attribuiti dalla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, e che, nell’ambito di tali contratti di locazione, l’assegnatario di un immobile può essere autorizzato a ospitare soggetti terzi (ampliando il nucleo familiare originario) ovvero, in caso di decesso o abbandono, a far subentrare nel contratto altro membro del nucleo familiare.
A tal fine, il richiedente deve presentare apposita istanza, alla quale segue una attività istruttoria dell’ente volta a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti, che si conclude con l’adozione di decreti di autorizzazione o diniego da parte del Direttore dell’ente medesimo.
Ciò posto, l’XXX chiede se sussista l’obbligo di apporre «la marca da bollo ai sensi dell’articolo 3 della Tariffa­ Parte prima, annessa al d.P.R. n. 642/1972 sulla domanda/istanza ed apporre, inoltre, la marca da bollo sul decreto di autorizzazione».

L’Agenzia delle Entrate ha dato il suo parere in merito a questa questione con molta chiarezza.

Cos’è l’imposta di bollo?

L’imposta di bollo è un tributo che si applica ad alcuni atti, documenti e registri indicati nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972. Si tratta di una imposta indiretta, che non dipende dalla capacità contributiva del soggetto passivo, ma dalla produzione o dal rilascio di un documento che ha valore legale o probatorio.

L’imposta di bollo può essere pagata mediante l’apposizione di una marca da bollo sul documento stesso o mediante il versamento telematico all’Erario.

Quando si applica l’imposta di bollo alle istanze e ai provvedimenti di autorizzazione a ospitare soggetti terzi in alloggi di edilizia residenziale pubblica?

L’edilizia residenziale pubblica (ERP) è quella destinata a soddisfare il bisogno abitativo delle famiglie a basso reddito, che non possono accedere al mercato libero della locazione o dell’acquisto. Gli alloggi di ERP sono assegnati dagli enti gestori (comuni, province, regioni o loro consorzi) sulla base di criteri e requisiti stabiliti dalla normativa regionale.

Gli assegnatari degli alloggi di ERP possono essere autorizzati ad ospitare soggetti terzi (familiari o estranei) per motivi umanitari, sociali o lavorativi, purché non si alterino le condizioni che hanno determinato l’assegnazione dell’alloggio e non si creino situazioni di sovraffollamento.

Per ottenere l’autorizzazione ad ospitare soggetti terzi, gli assegnatari devono presentare una apposita istanza all’ente gestore, allegando la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti. L’ente gestore effettua una verifica istruttoria e adotta un provvedimento motivato di autorizzazione o diniego, che viene comunicato all’interessato.

Secondo la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 298 del 19 aprile 2023, sia l’istanza che il provvedimento di autorizzazione a ospitare soggetti terzi in alloggi di ERP sono soggetti all’imposta di bollo.

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Quale è la misura dell’imposta di bollo?

La misura dell’imposta di bollo dipende dalla natura e dalla forma del documento.

Per le istanze dirette agli enti pubblici tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo, come nel caso delle istanze per le autorizzazioni ad ospitare soggetti terzi in alloggi di ERP, l’imposta di bollo è dovuta nella misura fissa di 16 euro per ogni foglio (articolo 3 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642/1972).

Per i provvedimenti amministrativi rilasciati dagli enti pubblici a coloro che ne abbiano fatto richiesta, come nel caso dei provvedimenti di autorizzazione o diniego ad ospitare soggetti terzi in alloggi di ERP, l’imposta di bollo è dovuta nella misura fissa di 16 euro per ogni foglio.

Come si paga l’imposta di bollo?

L’imposta di bollo può essere pagata in due modi:

  • mediante l’apposizione di una marca da bollo sul documento, che deve essere annullata con la data e la firma del soggetto passivo o del funzionario competente;
  • mediante il versamento telematico all’Erario, tramite il modello F24 o il sistema pagoPA, indicando il codice tributo 2501 per le istanze e il codice tributo 2503 per i provvedimenti.

In entrambi i casi, il pagamento deve essere effettuato entro il termine di presentazione dell’istanza o di rilascio del provvedimento.

Quali sono le sanzioni per il mancato o insufficiente pagamento dell’imposta di bollo?

Il mancato o insufficiente pagamento dell’imposta di bollo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta dovuta, con un minimo di 25 euro e un massimo di 516 euro (articolo 13 del d.P.R. n. 642/1972).

Inoltre, il documento privo o insufficientemente assoggettato all’imposta di bollo non ha valore legale o probatorio nei confronti dell’Amministrazione pubblica o dei terzi, fino a che non sia regolarizzato mediante il pagamento dell’imposta e della sanzione dovute (articolo 14 del d.P.R. n. 642/1972).

Conclusioni

Le istanze e i provvedimenti di autorizzazione a ospitare soggetti terzi in alloggi di edilizia residenziale pubblica sono soggetti all’imposta di bollo, che deve essere pagata entro il termine di presentazione dell’istanza o di rilascio del provvedimento, mediante marca da bollo o versamento telematico. Il mancato o insufficiente pagamento dell’imposta comporta una sanzione amministrativa e la perdita di efficacia legale del documento.

Imposta di bollo su istanza e provvedimento di autorizzazione variazioni soggetti in alloggi ERP ultima modifica: 2023-06-20T15:32:00+02:00 da admin-Salvatore

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