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Come fare ricorso contro le sanzioni per la mancata applicazione della marca da bollo

La marca da bollo è un’imposta indiretta che si applica su determinati atti, documenti e registri indicati nella tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642. Il pagamento del bollo avviene mediante l’applicazione della marca da bollo, che può essere di importo pari a 2 o 16 euro, oppure mediante altre modalità previste dalla normativa.

Ma cosa succede se si dimentica di applicare la marca da bollo o se si applica una marca di importo inferiore a quello dovuto? Quali sono le sanzioni previste e come si può fare ricorso?

Le sanzioni per la mancata applicazione della marca da bollo

Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta sin dall’origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, a una sanzione amministrativa dal 100% al 500% dell’imposta o della maggiore imposta. Ad esempio, se si omette di applicare una marca da bollo da 16 euro su un documento soggetto a bollo, si rischia una sanzione da 16 a 80 euro.

La sanzione è irrogata dall’Agenzia delle Entrate mediante un avviso di accertamento che deve essere notificato al contribuente entro tre anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Il contribuente ha poi 60 giorni di tempo per pagare la sanzione ridotta del 30%, oppure per presentare un’istanza di definizione agevolata o un ricorso².

Come fare ricorso contro le sanzioni per la mancata applicazione della marca da bollo

ricorso contro sanzione per evasione imposta di bollo

Se si ritiene di non dovere pagare la sanzione per la mancata applicazione della marca da bollo, si può presentare un ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento. Il ricorso può essere presentato:

  • Al direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio. In questo caso il ricorso deve essere motivato e sottoscritto dal contribuente o dal suo difensore. Il direttore regionale decide entro 180 giorni dalla presentazione del ricorso e comunica la sua decisione al contribuente con raccomandata A/R.
  • Al giudice di pace competente per territorio. In questo caso il ricorso deve essere redatto in carta semplice e sottoscritto dal contribuente o dal suo difensore. Il ricorso deve contenere l’indicazione delle parti, il valore della causa, i motivi di impugnazione e le conclusioni. Il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del giudice di pace in duplice copia e munito di marca da bollo da 27 euro e di contributo unificato da 43 euro.

Il giudice di pace fissa l’udienza e ne dà comunicazione alle parti con almeno 20 giorni di anticipo. Il giudice decide con sentenza motivata entro 30 giorni dalla chiusura dell’udienza. La sentenza può essere impugnata con appello entro 30 giorni dalla sua notificazione o comunicazione.

Cosa fare se il ricorso viene respinto

Se il ricorso viene respinto, il contribuente deve pagare la sanzione originaria maggiorata degli interessi legali calcolati dalla data dell’avviso di accertamento fino alla data del pagamento effettivo. Inoltre, il contribuente può essere condannato al pagamento delle spese processuali.

Conviene fare ricorso?

La risposta a questa domanda dipende da diversi fattori, tra cui la tipologia di documento soggetto a bollo, l’importo dell’imposta e della sanzione, le motivazioni del ricorso e le probabilità di successo. In generale, conviene fare ricorso se si ha la certezza di avere ragione e di poter dimostrare la propria posizione con documenti e prove. In caso contrario, si rischia di perdere tempo e denaro e di aggravare la propria situazione.

In ogni caso, prima di presentare un ricorso è sempre consigliabile consultare un esperto in materia fiscale, che possa valutare il caso specifico e fornire una consulenza adeguata.

Come fare ricorso contro le sanzioni per la mancata applicazione della marca da bollo ultima modifica: 2023-05-12T16:38:20+02:00 da admin-Salvatore

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